Per fauna selvatica si intende l’insieme delle specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti arvicole.
E' con la L. 157/92 che è avvenuto un cambiamento nel concetto di fauna selvatica, dapprima definita “res nullius” ed ora divenuta “res communitatis”:
1) TUTTA la fauna selvatica è proprietà dello Stato, è tutelata, e alcune specie sono particolarmente protette;
2) L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti;
3) La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto della legge appartiene a colui che l’ha cacciata;
4) Si possono cacciare solo le specie elencate nella legge, solo nei giorni e negli orari consentiti, solo con i mezzi stabiliti e solo nei luoghi concessi. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Appropriarsi senza averne titolo di un qualunque esemplare di mammifero o di uccello costituisce quindi un vero e proprio furto ai danni dello Stato, con le immaginabili conseguenze che ciò comporta a livello sanzionatorio
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Numero Puntata: #04
Anno di registrazione: 2012-2013
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