L’orario di lavoro per legge non può superare le 40 ore di lavoro ordinario settimanali e 48 ore complessive, comprese le ore di straordinario, indipendentemente dalla forma tra lavoro a turni, full time e part time.
E’ il datore di lavoro a stabilire l’orario di lavoro in base alle esigenze organizzative e produttive.
Nel contratto a tempo pieno va specificato se il lavoro si articola in unico turno giornaliero,
indicando i giorni di lavoro, ad esempio dal lunedì al venerdì, oppure se il lavoro si articola su più turni va specificato se il lavoratore deve lavorare su più turni a rotazione, 6 - 14, 14 -22, 22-6 oppure se è addetto ad unico turno ad es. 6-14.
Nel contratto part time la legge (L.863/84, art. 5, comma 2) prevede che debba essere
indicato il numero delle ore di lavoro e la collocazione, la distribuzione, dell’orario con riferimento al giorno, settimana, mese, anno.
Ad esempio, in un contratto part time a 30 ore settimanali occorre anche specificare che si
lavora dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.
Non è sufficiente stabilire che il lavoratore lavora 30 ore a settimana.
Se manca l’indicazione della collocazione oraria il lavoratore può rivolgersi al giudice per ottenere una precisa collocazione dell’orario dei lavoro. Il lavoratore ha il sacrosanto diritto di sapere quando deve lavorare per organizzare la sua vita privata e il tempo libero dall’altra parte il datore di lavoro per esigenze produttive o organizzative può avere la necessità di modificare l’orario di lavoro contrattualmente previsto.
Può farlo?
Può il datore di lavoro modificare unilateralmente l’orario di lavoro?
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐛
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𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢 𝐬𝐮 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫
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𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢 𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤
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𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢 𝐬𝐮 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦
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MODIFICA ORARIO DI LAVORO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
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