TRASFERTA FALSA IN BUSTA PAGA
La registrazione di queste finte trasferte in busta paga è infedele e non
corrisponde alla realtà e sono state erogate solo al fine di compensare la
retribuzione con somme che non danno diritto al versamento contributivo
e che sono sottoposte ad un particolare regime fiscale determinando, di
fatto, una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, in
violazione di legge e a danno della posizione contributiva di chi lavora. (Messaggio INPS 16 giugno 2016, n.2682; nota Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 11885 del 14 giugno 2016).
L’art. 39, comma 7, D.L 112/2008, così come modificato dall'articolo 22 del
D. Lgs. 151/2015 e il DPR 917/1986 prima, precisa che la difformità tra la
realtà “fattuale” e quanto registrato sul Libro Unico del Lavoro si configura
tutte le volte che la trasferta non sia stata proprio effettuata o quando la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo (ad es. straordinari o supplementare), palesando con ciò un intento elusivo.
Tale comportamento datoriale, dunque, oltre ad essere illecito -tant’è che la
suddetta condotta è punita con sanzioni amministrative- causa un enorme danno contributivo e pensionistico a chi lavora. #omissionecontributiva #contributi #inps #pensione #trasferta #trasfertaitalia #straordinario #supplementare #lavoro #dirittodellavoro #consiglilegali #avvsilviapettineo #avvpettineo #studiolegalepettineo
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