La sospensione cautelare da servizio.
Il datore di lavoro, che contesta al lavoratore una gravissima inadempienza contrattuale, può adottare in pendenza della procedura di contestazione di addebito di cui all'articolo sette dello statuto dei lavoratori la sospensione cautelare dal servizio in via immediata.
Nel caso in cui, a conclusione della procedura, sia adottato un provvedimento di licenziamento, gli effetti giuridici di questo provvedimento decorrono dalla data di inizio della procedura di contestazione e cioè dalla data di invio della lettera di contestazione di addebito. Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro ritenga di non applicare questo provvedimento e di continuare il i rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione per tutta la durata della sospensione cautelare dal servizio.
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