Il codice civile disciplina due tipi di separazione legale: la separazione giudiziale (art. 151 c.c.) e la separazione consensuale (art. 158 c.c.).
- La separazione giudiziale
Si ha separazione giudiziale quando non vi è accordo tra i coniugi.
L’avvio della causa che porta alla separazione giudiziale può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi (art. 706 c.p.c.).
- La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.c., si ha quando i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti.
L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, può essere stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente (art. 712 c.p.c.).
La separazione consensuale è da preferire rispetto alla separazione giudiziale non solo per la minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali più snelle e rapide.
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