L’art. 1, 1° comma, lettera a), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adotta lo ius sanguinis come regola generale di trasmissione della cittadinanza (“E’ cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini”). Pertanto, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, è sufficiente essere figli di almeno un genitore cittadino.
Differentemente, la naturalizzazione implica una scelta dello straniero a diventare cittadino italiano.
Per presentare la richiesta di cittadinanza italiana per residenza lo straniero deve aver risieduto ininterrottamente in Italia per almeno 10 anni (o per il differente periodo previsto all’art. 9, legge n. 91/1992), senza avere “buchi di residenza”, cioè senza aver subito in questo arco temporale un provvedimento di cancellazione anagrafica.
In secondo luogo, lo straniero deve aver percepito e dichiarato redditi sufficienti negli ultimi 3 anni antecedenti la domanda di acquisto della cittadinanza italiana (e mantenerli durante lo svolgimento del procedimento). Tenuto conto dell’intero nucleo familiare, il reddito complessivo deve essere superiore al limite previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Segue poi il requisito della posizione giudiziaria: lo straniero non deve aver avuto problemi con la giustizia, né condanne penali emesse, né procedimenti in corso.
Lo Studio Legale Boschetti è specializzato nel capire come velocizzare la pratica di cittadinanza, potendo contare su un’esperienza ultradecennale nella materia dell’acquisto della cittadinanza italiana e delle pratiche per sollecitare la pratica di cittadinanza, con risultati certi e testimoniati dalle innumerevoli recensioni.
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