In questo video esaminiamo brevemente tutte le caratteristiche di questa nuova procedura, introdotta nel Luglio 2022 dal Codice della Crisi. Per ulteriori informazioni leggere il correlato articolo sul nostro blog [ Ссылка ]
SOMMARIO:
00.00 introduzione
00.56 nuovo nome: liquidazione controllata (art 268)
01.47 attivabile anche dai creditori (art 268)
02.12 relazione OCC non più particolareggiata (art 269)
02.53 niente più verifica atti in frode (art 270)
03.09 verifica più “soft” da parte del tribunale (art 270)
03.33 le azioni esecutive si interrompono automaticamente (art 270)
03.58 rapporti processuali e contrattuali più dettagliati (art 270)
04.09 programma di liquidazione più dettagliato (art 272)
04.35 stato passivo da depositare in cancelleria (art 273)
04.49 regolate le domande tardive (art 273)
04.56 azioni revocatorie/recuperatorie del liquidatore (art 274)
05.14 disciplinati rendiconto e riparto (art 275)
05.36 abolita durata minima 4 anni (art 276)
05.50 creditori ipotecari anteposti ai prededucibili (art 277)
06.22 conclusioni
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TRASCRIZIONE VIDEO
Carissimi, buongiorno, oggi parliamo di liquidazione controllata del sovra indebitato. La liquidazione controllata non è altro che la vecchia liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012. Il Codice Unico della Crisi è diventato pienamente operativo il 15 luglio e ha apportato alla normativa sul sovraindebitamento tutta una serie di modifiche sia terminologiche che sostanziali.
Quindi oggi che cosa facciamo? Oggi vediamo quali sono le modifiche che il codice della crisi ha apportato a questa procedura - la liquidazione controllata del sovraindebitato - che è molto importante perché dal punto di vista statistico nell'ambito del sovraindebitamento è la procedura di gran lunga più utilizzata. Vediamo quindi in cosa consistono queste modifiche, passando articolo per articolo il nuovo codice.
Innanzitutto cambia la denominazione. Come vi ho accennato qualche secondo fa, l'articolo 268 ci dice che il nuovo nome di questa procedura non è più liquidazione del patrimonio, ma è liquidazione controllata. La liquidazione controllata del sovraindebitato è concepita all'interno del nuovo codice un po’ come se fosse un piccolo fallimento (ops… scusate, ho detto fallimento. In realtà la parola fallimento non esiste più, si chiama liquidazione giudiziale).
Quindi il nuovo codice è strutturato in modo da prevedere per i soggetti sopra-soglia la liquidazione giudiziale e per i soggetti invece sotto-soglia la liquidazione controllata. Al di là di questa modifica però terminologica, c'è anche un altro aspetto importante, ovvero che, a differenza del passato, la liquidazione controllata può essere richiesta anche da un creditore.
Quindi non è più solo una procedura volontaria attivabile dal sovraindebitato, ma può essere richiesta da un creditore. Però attenzione solo se l'ammontare dei debiti derivanti dalla preistruttoria è superiore a 50.000 €. Per quanto riguarda la relazione dell’OCC, l'articolo 269 ci dice che questa relazione senz'altro esiste, però sparisce la dicitura particolareggiata.
Quindi una relazione forse un po’ più generica. Non a caso, sempre il medesimo articolo 269 ci dice che questa relazione deve limitarsi a illustrare la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del soggetto sovraindebitato. Quindi sparisce quella lista di argomenti obbligatori che invece la vecchia legge 3 prevedeva per la relazione particolareggiata dell’ OCC.
L'articolo 270, invece, ci dà qualche novità di tipo procedurale. Innanzitutto sembra scomparsa - in quanto non se ne ravvisa alcun cenno - la verifica dell'assenza degli atti in frode ai creditori. Sempre leggendo l'articolo 270, pare inoltre che la verifica svolta dal Tribunale sul piano sia formale.
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