Responsabilità del dipendente
Responsabilità penale (artt. 314-335bis c.p.): riguarda i possibili crimini (o delitti) del personale pubblico, a danno dell’utenza e della stessa PA (es. danno d’immagine)
Esempi: violazioni in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o comportamenti discriminatori
Responsabilità disciplinare: si ha nei confronti del lavoratore che non rispetta, con dolo o colpa, gli obblighi contrattuali verso il datore di lavoro pubblico (definiti dal CCNL)
Sanzioni conservative: richiamo, multa, sospensione del servizio o della retribuzioni
Sanzioni espulsive: licenziamento con preavviso o senza
Responsabilità dirigenziale: si ha nei confronti del dirigente qualora non vengano raggiunti gli obiettivi, a seguito del controllo del sistema di valutazione della dirigenza, o per mancata osservanza delle direttive a questi impartite
Sanzioni: disciplinari, mancato rinnovo dell’incarico o revoca
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Responsabilità amministrativa e contabile: si ha nei confronti del dipendente che, con dolo o colpa grave, causa un danno patrimoniale alla PA
Ambito soggettivo: è la responsabilità contabile di impiegati, funzionari, dirigenti, concessionari di servizi pubblici, membri del Governo
Ambito oggettivo: la responsabilità contabile riguarda il danno al patrimonio dell’ente
Giudice competente: giudice della Corte dei Conti
Autonomia: il processo per responsabilità contabile è autonomo da quello per responsabilità civile
Responsabilità civile nei confronti dei terzi: si ha a seguito dell’attività amministrativa svolta dal lavoratore pubblico verso l’utenza finale (terzi), che può subire un danno in alcuni casi
Responsabilità civile del dipendente: è dovuta al rapporto di immedesimazione di questo nella PA, nello svolgere i propri compiti
Responsabilità civile della PA: è dovuta al vincolo di solidarietà passiva della PA con il dipendente
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